TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - COSTITUZIONE
1. La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (di seguito denominata FASI) è l’associazione, apolitica e aconfessionale, che in Italia coordina ed organizza l’attività didattica, agonistica ed amatoriale dell’Arrampicata Sportiva praticata sulla roccia, sul ghiaccio e sulle strutture artificiali ed è costituita dalle Società o Associazioni – regolarmente affiliate – che, nell’ambito delle regole del dilettantismo e senza scopi di lucro, ne propagano l’idea e ne realizzano gli scopi.
2. La FASI – come da delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dell’11 febbraio 1986 - ha lo status di disciplina sportiva Associata al C.O.N.I., ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. ed ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Lgs. 15/04.
3. La FASI è retta da norme statutarie e regolamentari,
basate sul principio di democrazia interna, sul principio di partecipazione all’attività sportiva di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
4. La FASI svolge l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della
Federazione Internazionale U.I.A.A. (Union International des Associations d’Alpinisme), purchénon siano in contrasto con le deliberazioni del CIO e del CONI anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
5. La FASI aderisce incondizionatamente al Regolamento Antidoping del CONI e a quello dell’organismo internazionale WADA.
Art. 2 – DURATA E SEDE
1. La FASI ha una durata illimitata, la sua sede è a Bologna e può istituire proprie sedi periferiche.
Art. 3 – FINI ISTITUTIVI
1. La FASI ha i seguenti fini istitutivi:
1. organizza le attività sportive relative all’Arrampicata Sportiva sul territorio nazionale di carattere provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale;
2. promuove la massima diffusione dell’Arrampicata Sportiva al fine di garantire l’integrazione sociale eculturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, ferme le competenze delle regioni e degli Enti locali;
3. detta i principi fondamentali per la disciplina dell’Arrampicata Sportiva e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e deicampionati;
4. previene e reprime l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nelle attività sportive;
5. sviluppa e promuove l’Arrampicata Sportiva nei settori agonistici, amatoriale e dell’educazione motoria giovanile mediante corsi di avviamento, fin dall’età prescolare, ferme le competenze delle Regioni in materia;
6. la formazione dei docenti inseriti nel mondo della scuola, in ottemperanza al D.M. 177/2000;
7. studia e divulga i necessari metodi di preparazione ed allenamento, con la formazione dei quadri tecnici – allenatori, istruttori, tracciatori e giudici di gara – in stretta collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. e la Federazione Medico Sportiva Italiana;
8. propaganda la disciplina dell’Arrampicata Sportiva, anche mediante la stampa di periodici culturali, tecnici e scientifici, non a scopo di lucro;
9. favorisce la costruzione di impianti artificiali, per l’Arrampicata Sportiva, specialmente nelle scuole, anche in collaborazione con le iniziative di Enti pubblici o privati;
10. determina i criteri per l’omologazione degli impianti artificiali e naturali per la pratica dell’ArrampicataSportiva;
11. garantisce la partecipazione dei propri atleti all’attività internazionale;
12. protegge gli ambienti naturali ove si svolge la pratica dell’Arrampicata Sportiva, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato e delle regioni;
13.
garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo;
14. stabilisce ed attua i programmi di formazione di atleti e tecnici.